Logo lavori di ristrutturazione
Volantino lavori di ristrutturazione Scarica e stampa il nostro volantino
chi siamo  

contatti  

preventivi  
lavoridiristrutturazione.it nei preferiti Inserisci lavoridiristrutturazione.it tra i preferiti
Guadagna una percentuale del lavoro segnalando un amico che deve ristrutturare
ristrutturazioni   decorazioni   camini   scale   condominio   progetti
finanziamenti per ristrutturare   agevolazioni, leggi e moduli   certificazione energetica
 ArtEdil
 Tel. 333 29 69 326
 Fax  02 700 524 103
 artedilmilano@gmail.com
 

Agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia ai fini IRPEF

Per effetto del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006, artt. 35, commi 19 e 20, 35-ter e 35-quater, sono state introdotte alcune importanti modifiche in materia di agevolazioni per ristrutturazioni edilizie, commentate dalla circolare n. 28 del 04/08/2006 al paragrafo 11 e di seguito sintetizzate:
la fattura deve indicare distintamente il costo per la mano d’opera: decorrenza dal 4 luglio 2006;
la detrazione scende dal 41 al 36% e l’iva per manutenzione ordinaria e straordinaria dal 20 al 10%. Pertanto le fatture con l’iva al 20% fruiscono della detrazione del 41% e quelle con iva al 10% fruiscono della detrazione al 36%: decorrenza dal 1° ottobre 2006 (leggi l'articolo relativo all' IVA agevolata per la ristrutturazione del proprio appartamento) ;
- il limite di spesa su cui calcolare la detrazione viene fissato in 48.000 euro per ogni singola abitazione; pertanto in caso di comproprietà bisognerà dividere la spesa tra gli aventi diritto: decorrenza 1° ottobre 2006.

Le cose da fare per poter usufruire della detrazione Irpef per lavori di ristrutturazione edilizia, sono:

1) Invio della comunicazione
Inoltrare, prima dell'inizio dei lavori, la prevista comunicazione redatta sull'apposito modulo ministeriale (puoi scaricarlo qui a destra, è il documento "Comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia per fruire della detrazione d’imposta ai fini irpef"), compilando i campi relativi ai dati del dichiarante, dell'immobile, indicando la data di inizio lavori ed i documenti che si allegano in copia, al Centro Operativo di Pescara sito in via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara, tramite raccomandata sena ricevuta di ritorno.

Alla comunicazione debbono essere necessariamente allegate:

•  la copia della denuncia di inizio dei lavori, l'autorizzazione o la concessione (detti titoli amministrativi), se previste dalla legislazione edilizia;
•  la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali;
•  la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI a decorrere dal 1997, se dovuta. Nel caso in cui il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'ICI (inquilino, familiare convivente, comodatario) o per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non è necessario trasmettere le copie di dette delle ricevute;
•  la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l'importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova tabella di ripartizione delle spese;
•  la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell'immobile, quando i lavori di recupero edilizio vengono sostenuti da persona diversa dal possessore (inquilino, comodatario).  Tale dichiarazione non è, invece, dovuta nel caso che le spese vengano sostenute dal familiare convivente.

È previsto dalla normativa che in luogo di tutta la documentazione da allegare al modulo di comunicazione di inizio dei lavori, è possibile produrre una autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. Anche nel caso in cui si ricorra all' autocertificazione, bisogna comunque a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta.

Sono esentati dalla presentazione preliminare gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali, che comunque devono inoltrare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara entro la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui si inizia a usufruire della detrazione, mentre sono esentati sia dalla presentazione della comunicazione che dal pagamento mediante bonifico gli acquirenti o assegnatari di immobili ristrutturati.

Per ottenere la detrazione ai fini IRPEF, va conservata ed esibita a richiesta la documentazione appena descritta.
Se si perde questa documentazione (copia del modello di comunicazione o la ricevuta della raccomandata), è possibile richiederla utilizzando il modulo "Richiesta della copia del la Comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia per fruire della detrazione d’imposta ai fini irpef" che trovate qui a destra.

2) Comunicazione alla ASL
Tale comunicazione (potete usare il modulo "Comunicazione alla ASL di inizio lavori di ristrutturazione" che trovate qui a lato), prevista in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri (decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni), è necessaria, ai sensi dell'articolo sopra menzionato,  solo nei seguenti casi:
- cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
- cantieri i cui lavori comportano i rischi di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera;
- se i lavoratori siano a contatto con sostanza chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
- se nel cantiere possono essere presenti radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- se il cantiere si trovi in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione;
- se i lavori espongano ad un rischio di annegamento;
- se si lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
- se si tratti di lavori subacquei con respiratori;
- se si tratti di lavori in cassoni ad aria compressa;
- se si debbano impiegare esplosivi;
- se sia previsto il montaggio o lo smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Nella notifica preliminare , devono essere indicati i seguenti dati:
-  Data della comunicazione;
-  Indirizzo del cantiere;
-  Committente - nome e indirizzo;
-  Natura dell'opera;
- Responsabile dei lavori - nome e indirizzo;
-  Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome indirizzo);
-  Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;
-  Durata presunta dei lavori in cantiere.

2) Pagamenti con bonifico
Per fruire della detrazione, inoltre, è condizione necessaria che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti:
-  la causale del versamento;
-  riferimento alla legge 449/1997;
-  il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;
-  il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Nel caso in cui la spesa sia divisa tra più persone che intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati all'agevolazione, nonché le quote pagate dai singoli. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell'amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento.

Molte banche hanno previsto dei moduli specifici per effettuare questi bonifici, per semplificarvi la vita potete domandare alla vostro filiale.

3) Pagamento senza bonifico
Nel caso in cui i pagamenti si riferiscanno ai lavori che stiamo per elencare è possibile pagare con metodi diversi dal bonifico:
- oneri di urbanizzazione;
- versamento di ritenute di acconto operate sui compensi corrisposti ai professionisti;
- pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti sugli atti amministrativi necessari;
- spese sostenute dall'imprenditore edile per interventi di recupero su una propria abitazione (le spese sostenute risulteranno dalla contabilità dell'impresa);
- spese di recupero edilizio sostenute prima del 28 marzo 1998;
- spese per l'acquisto da imprese edilizie di abitazioni facenti parte di caseggiati interamente ristrutturati.

4) Altri adempimenti
- per i lavori di ammontare complessivo superiore ad euro 51.645,69 bisogna produrre la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all'esecuzione dei lavori. La dichiarazione deve essere trasmessa al Centro Operativo di Pescara entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui sono eseguiti i lavori in questione;
- conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico bancario o postale di effettuazione del pagamento (la documentazione, che deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione, deve essere esibita a richiesta degli uffici finanziari).

5) Quali lavori di ristrutturazione sono agevolabili
Le categorie di intervento edilizio per le quali è prevista la detrazione sono quelli elencati nel DPR 6 giugno 2001, n.380 (precedentemente individuati dall'art.31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n.457), in particolare:
- manutenzione ordinaria dei condomini(Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione solo se riguardano le parti condominiali. Se eseguiti sulle singole proprietà private non danno diritto ad alcuna agevolazione);
manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- lavori di ristrutturazione edilizia.

Se gli interventi sono del tipo che elenchiamo qui sotto, è possibile usufruire della detrazione:
- realizzazione di autorimesse o posti auto;
- eliminazione di barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti;
- conseguimento di risparmi energetici;
- cablatura degli edifici;
- contenimento dell'inquinamento acustico;
- adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici
- messa a norma degli edifici, ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici , e delle norme UNI-CIG, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano;
- all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- evitare gli infortuni domestici
- bonifica dell'amianto.

6) Spese per cui è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali
Tra le spese che danno diritto alla detrazione in oggetto rientrano i costi per:
- progettazione dei lavori;
- acquisto di materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denuncie di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione.

La detrazione è ammessa anche per le spese sostenute per:
- acquisto box o posti auto pertinenziali o resi pertinenziali l'abitazione da impresa di costruzione o cooperative edilizie con riferimento alle sole spese sostenute per la realizzazione, comprovate da una attestazione rilasciata dal venditore (per un modello di attestazione potete scaricare il documento "Attestato costo di costruzione per box o posto auto pertinenziale"); in questo caso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara deve essere inoltrata entro la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui si inizia a usufruire della detrazione;
- acquisto o assegnazione di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (lettere c) e d) dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 457/78), riguardanti l'intero edificio, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, in tal caso si ha diritto alla detrazione del 36% o 41% calcolato su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo risultante dall'atto di acquisto o assegnazione che comunque non può eccedere l'importo massimo consentito.

Altri contenuti collegati all'articolo Agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia ai fini IRPEF
«Home page
 
Comunicazione alla ASL di inizio lavori di ristrutturazione
 
Attestato costo di costruzione per box e/o posto auto pertinenziale
 
Comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia per fruire della detrazione d’imposta ai fini irpef
 
Richiesta della copia della Comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia per fruire della detrazione d’imposta ai fini irpef
 
Punto notizieDetrazione degli interessi quando si stipula un mutuo per costruire o ristrutturare casa
 
Punto notizieIn aumento le richieste di agevolazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie
 
Punto notizieSentenza contenente sanzioni quondo non venga presentata la DIA al comune
 
Punto notizieIVA agevolata per la ristrutturazione del proprio appartamento
 
Punto notizieLe agevolazioni per la ristrutturazione della casa e del condominio si possono cumulare
 
home Separa Home e Contatti chi siamo Separa Contatti e Preventivi preventivi Separa Preventivi e Guadagna con noi guadagna con noi Separa Guadagna con noi e link link
Artedil - p.iva 03444110963    Realizzato da Infocentric