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Le agevolazioni per la ristrutturazione della casa e del condominio si possono cumulare

Chi esegue interventi di ristrutturazione edilizia per i quali scatta lo sconto Irpef del 36% (leggi il nostro articolo, in cui spieghiamo in cosa consista questo sconto), sulla casa e sulle parti comuni, può cumulare i due bonus fiscali.

Le spese per lavori sulle parti comuni degli edifici si considerano in modo autonomo.
Questo è quanto stabilito dall'agenzia delle entrate, nella Risoluzione n. 206/e del 3 agosto 2007, che potete scaricare qui a fianco cliccando su "Coesistenza lavori di ristrutturazione su appartamento e su parti comuni".

Nel caso di coesistenza di lavori di ristrutturazione su un appartamento e sulle sue parti comuni, secondo le Entrate, il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione in relazione ai lavori sulle parti comuni non è influenzato dagli interventi di manutenzione straordinaria nell'appartamento. In ogni caso, anche alla luce delle nuove regole introdotte dal decreto legge 223/2006, le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate in modo autonomo.

Lo sconto Irpef è destinato al familiare che sostiene le spese di ristrutturazione, anche se non è proprietario dell'immobile, senza che siano necessari documenti che dimostrino la condizione di detentore dell'immobile.
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